La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 22 settembre 2026, ha stabilito che l’immissione in ruolo del personale scolastico (docenti, insegnanti di religione e ATA) non elimina il diritto al risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
In base all’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 (modificato dalla Legge 166/2024), l’indennità risarcitoria varia da 4 a 24 mensilità in funzione della gravità dell’abuso, del numero di contratti e della durata del rapporto di lavoro.
A seguito della decisione, il sindacato FENSIR ha avviato una campagna di adesione per ricorsi giudiziari gratuiti riservati ai propri iscritti, facendosi carico di eventuali spese legali e tributi di tribunale.
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Personale scolastico